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di Nutino L.
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CQC Carta di Qualificazione Conducente

Carta di Qualificazione del Conducente

Oltre alla patente di guida sarà obbligatorio possedere la Carta di Qualificazione del Conducente per coloro che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida sono richieste le patenti delle categorie C, CE, D e DE.

L'obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C. decorrerà dal:

- 10 settembre 2008 per il trasporto persone;

- 10 settembre 2009 per il trasporto cose.

Non è richiesto il possesso della C.Q.C. per i conducenti di veicoli utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci e per quelli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.

L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a coloro che sono assunti alle dipendenze di un impresa con la qualifica di autista ed ai conducenti di scuolabus nel caso che l’attività sia esercitata sia in conto proprio che per conto terzi.

E' stato pubblicato il decreto del 20 marzo 2008, che modifica i termini per ottenere la C.Q.C. per documentazione: sono ora esentati dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e sostenere l'esame d'idoneità i conducenti titolari di KD alla data del 09/09/2008 e titolari di patente C alla data del 09/09/2009.

 

MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 20 marzo 2008

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008)


Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente»


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto in particolare l'art. 4 della direttiva 2003/59/CE che prevede l'esenzione dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di patente di guida della categoria D1, D1E, D e DE rilasciata al piu' tardi entro due anni dalla data limite del
recepimento della direttiva stessa e, cioe', entro il 9 settembre 2008, e di patente di guida della categoria C1, C1E, C e CE rilasciata al piu' tardi entro tre anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioe', il 9 settembre 2009;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita' per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007, recante disciplina in materia di«Rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in specie l'art. 2 che stabilisce i termini per il rilascio della carta di
qualificazione del conducente in esenzione dall'obbligo della frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame prevedendo che sono esonerati da detti obblighi i conducenti residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007;
Vista la nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008 della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea che rileva come l'imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva 2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei
conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali Stati membri avranno a disposizione un periodo piu' lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione iniziale»;

Decreta:

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» e' sostituito dal seguente:
«La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ai conducenti residenti:
a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C, CE;                

c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2008
Il capo del Dipartimento: Fumero

 

DECRETO DIRIGENZIALE 7 febbraio 2007, n. 371 (G.U. n. 80 del 5.4.2007)

omissis

Art. 2 Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:

a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.

                

2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:                 

                

a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

                

3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

                

4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose.

omissis

 

 


           
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